Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 14 mag 2024
Oggetto 1.   Il presente regolamento: a) istituisce un quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria («quadro dell’Unione») finalizzato ad ammettere cittadini di paesi terzi o apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro, conformemente al presente regolamento: i) protezione internazionale; oppure ii) status umanitario a norma del diritto nazionale che preveda diritti e obblighi equivalenti a quelli stabiliti agli articoli da 20 a 26 e da 28 a 35 del regolamento (UE) 2024/1347 per i beneficiari di protezione sussidiaria; e b) stabilisce norme in materia di ammissione, mediante il reinsediamento o l’ammissione umanitaria, di cittadini di paesi terzi o di apolidi nel territorio degli Stati membri ai fini dell’attuazione del regolamento stesso. 2.   Il presente regolamento non stabilisce il diritto per i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di chiedere l’ammissione o di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro. 3.   Il presente regolamento non impone agli Stati membri l’obbligo di ammettere un cittadino di paese terzo o un apolide. 4.   Gli Stati membri contribuiscono al piano di reinsediamento e di ammissione umanitaria dell’Unione («piano dell’Unione») di cui all’ su base volontaria. Le indicazioni fornite dagli Stati membri in sede di comitato ad alto livello per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria, istituito a norma dell’, in relazione ai dettagli della loro partecipazione, compresi il tipo di ammissione e le regioni o i paesi terzi da cui dovrà avvenire l’ammissione, nonché del loro contributo al numero totale di persone da ammettere nell’ambito del piano dell’Unione, sono volontarie.
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