Art. 8 · Disposizioni e garanzie specifiche

Art. 8

Disposizioni e garanzie specifiche

In vigore dal 14 mag 2024
Disposizioni e garanzie specifiche Lo Stato membro che applica la deroga di cui all’ informa debitamente i cittadini di paesi terzi o gli apolidi interessati, in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, circa le misure applicate e la durata delle stesse.
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