Art. 4 · Procedura di rimpatrio alla frontiera

Art. 4

Procedura di rimpatrio alla frontiera

In vigore dal 14 mag 2024
Procedura di rimpatrio alla frontiera 1.   Il cittadino di paese terzo o l’apolide la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro interessato. 2.   Gli Stati membri esigono che la persona di cui al paragrafo 1 soggiorni per un periodo non superiore a 12 settimane in un luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Qualora non sia in grado di accogliere la persona in uno di tali luoghi, lo Stato membro può ricorrere ad altri luoghi sul proprio territorio. Il termine di 12 settimane decorre dal giorno in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l’apolide non ha più diritto di rimanere né è autorizzato a rimanere. L’obbligo di soggiornare in un luogo determinato a norma del presente paragrafo non è considerato un’autorizzazione all’ingresso o al soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Le condizioni in tali luoghi soddisfano norme equivalenti a quelle relative alle condizioni materiali di accoglienza e di assistenza sanitaria in conformità degli articoli 19 e 20 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), in quanto si applicano a persone ancora considerate richiedenti. 3.   Ai fini del presente articolo si applicano l’, l’, paragrafo 1, l’, l’, paragrafi da 1 a 5, l’, paragrafi 2 e 3, gli articoli da 8 a 11, l’, l’, paragrafo 1, l’articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli 16, 17 e 18 della direttiva 2008/115/CE. 4.   Se una decisione di rimpatrio non può essere applicata entro il termine massimo indicato nel paragrafo 2, gli Stati membri continuano le procedure di rimpatrio a norma della direttiva 2008/115/CE. 5.   Alla persona di cui al paragrafo 1 è concesso un termine per la partenza volontaria, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente l’obbligo in qualsiasi momento, a meno che sussista un rischio di fuga, la domanda nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera sia stata respinta per manifesta infondatezza o la persona interessata rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale degli Stati membri. Il termine per la partenza volontaria è concesso solo su richiesta e non supera i 15 giorni, né conferisce il diritto di ingresso nel territorio dello Stato membro interessato. Ai fini del presente paragrafo, la persona consegna alle autorità competenti qualsiasi documento di viaggio valido in suo possesso per il tempo necessario a evitare la fuga. 6.   Lo Stato membro che, a seguito del rigetto di una domanda nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera, dispone il respingimento a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e che ha deciso di non applicare in tali casi la direttiva 2008/115/CE a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva, provvede affinché il cittadino di paese terzo o l’apolide oggetto di provvedimento di respingimento goda di un trattamento e di un livello di protezione conformi all’, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE ed equivalenti a quelli previsti al paragrafo 2 del presente articolo e all’, paragrafo 4, del presente regolamento.
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