Art. 12 · Misure transitorie

Art. 12

Misure transitorie

In vigore dal 14 mag 2024
Misure transitorie Entro il 12 settembre 2024, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell’Unione, presenta al Consiglio un piano di attuazione comune per garantire che gli Stati membri siano adeguatamente preparati ad attuare il capo II del presente regolamento entro il 1o luglio 2026, valutando le eventuali lacune individuate e le fasi operative necessarie, e ne informa il Parlamento europeo. Sulla base di tale piano di attuazione comune, ciascuno Stato membro, con il sostegno della Commissione e dei pertinenti organi e organismi dell’Unione, elabora un piano di attuazione nazionale che stabilisce le azioni e un calendario per la loro attuazione, entro il 12 dicembre 2024. Ciascuno Stato membro completa l’attuazione del proprio piano entro il 1o luglio 2026. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare il sostegno dei pertinenti organi e organismi dell’Unione e i fondi dell’Unione possono fornire sostegno finanziario agli Stati membri, conformemente agli atti giuridici che disciplinano tali organi, organismi e fondi. La Commissione monitora attentamente l’attuazione dei piani nazionali di attuazione.
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