Art. 10 · Impugnazione da parte delle autorità pubbliche

Art. 10

Impugnazione da parte delle autorità pubbliche

In vigore dal 14 mag 2024
Impugnazione da parte delle autorità pubbliche Il presente regolamento non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1349:oj#art-10