Art. 8
Garanzie generali per i richiedenti
In vigore dal 14 mag 2024
Garanzie generali per i richiedenti
1. Nel corso della procedura amministrativa di cui al capo III i richiedenti godono delle garanzie previste ai paragrafi da 2 a 6.
2. L'autorità accertante o, se del caso, altre autorità competenti o organizzazioni che gli Stati membri hanno incaricato in tal senso, informano i richiedenti in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile:
a)
del diritto di formalizzare la domanda a titolo individuale;
b)
dei termini e delle fasi della procedura da seguire;
c)
dei diritti e obblighi che incombono loro nel corso della procedura, compresi quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1351, e delle conseguenze in caso di mancato rispetto di tali obblighi, in particolare per quanto riguarda il ritiro esplicito o implicito della domanda;
d)
del diritto all’orientamento legale gratuito per la formalizzazione della singola domanda e all'assistenza e alla rappresentanza legali in tutte le fasi della procedura a norma della sezione III del presente capo e conformemente agli ;
e)
dei mezzi con cui possono adempiere l'obbligo di produrre gli elementi di cui all' del regolamento (UE) 2024/1347;
f)
della decisione dell'autorità accertante in conformità dell'.
Tutte le informazioni previste al presente paragrafo sono fornite quanto prima per consentire ai richiedenti di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'. Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a e), sono fornite al richiedente al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale. Le informazioni sono fornite per mezzo dell'opuscolo di cui al paragrafo 7, fisicamente o elettronicamente, e, se necessario, oralmente. Le informazioni sono fornite ai minori in modo congruente e con il coinvolgimento del rappresentante o della persona di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.
Al richiedente è data la possibilità di confermare di aver ricevuto le informazioni. Tale conferma è documentata nel fascicolo del richiedente. Se il richiedente rifiuta di confermare di aver ricevuto le informazioni, nel suo fascicolo è inserita una nota in tal senso.
3. Nel corso della procedura amministrativa, è messa a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la registrazione e la formalizzazione di una domanda e, se del caso, per il colloquio personale ogniqualvolta risulti altrimenti impossibile una comunicazione adeguata. Tale assistenza è pagata con fondi pubblici.
4. Non appena possibile e prima del termine per la formalizzazione della domanda a norma dell', paragrafo 1, le autorità competenti danno al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti pareri legali o altra forma di orientamento.
5. L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo rappresentante o consulente legale o altro consulente ammesso o autorizzato in quanto tale a fornire pareri legali a norma del diritto nazionale («consulente legale») abbiano accesso alle informazioni di cui all', paragrafo 2, lettere b) e c), necessarie per l'esame della domanda, e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all', paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.
6. L'autorità accertante comunica quanto prima per iscritto al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un rappresentante o consulente legale, l'autorità accertante può comunicare la decisione a tale rappresentante o consulente legale anziché al richiedente.
7. L'Agenzia per l'asilo redige, in stretta collaborazione con la Commissione e con ciascuno Stato membro, opuscoli contenenti le informazioni richieste dal presente articolo. Tali opuscoli sono redatti in modo da consentire agli Stati membri di completarli con informazioni aggiuntive specifiche per lo Stato membro interessato e tengono conto delle specificità dei richiedenti vulnerabili quali i minori o le persone con disabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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