Art. 79 · Entrata in vigore e applicazione

Art. 79

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 14 mag 2024
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 12 giugno 2026. 3.   Il presente regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026. Le domande di protezione internazionale formalizzate prima di tale data sono disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE. Il presente regolamento si applica alla procedura di revoca della protezione internazionale qualora l'esame per revocare la protezione internazionale sia iniziato a decorrere dal 12 giugno 2026. Se l'esame per revocare la protezione internazionale è stato avviato prima del 12 giugno 2026, la procedura di revoca della protezione internazionale è disciplinata dalla direttiva 2013/32/UE. 4.   Per gli Stati membri non vincolati dalla direttiva 2013/32/UE, i riferimenti a essa di cui al paragrafo 3 del presente articolo si intendono fatti alla direttiva 2005/85/CE.
Storico versioni

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