Art. 65 · Revoca della protezione internazionale

Art. 65

Revoca della protezione internazionale

In vigore dal 14 mag 2024
Revoca della protezione internazionale L'autorità accertante oppure, ove previsto dal diritto nazionale, un giudice compente avvia l'esame per revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o apolide qualora emergano nuovi elementi o risultanze indicativi della presenza di motivi per riconsiderare il suo diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale, in particolare nei casi di cui agli del regolamento (UE) 2024/1347.
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