Art. 64 · Designazione di paesi terzi come paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale

Art. 64

Designazione di paesi terzi come paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale

In vigore dal 14 mag 2024
Designazione di paesi terzi come paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale 1.   Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello dell’Unione. 2.   Gli Stati membri non designano paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello nazionale il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell’, paragrafo 1, la sospensione della designazione come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione. 3.   Qualora, con procedura legislativa ordinaria, sia stata sospesa la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione , uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l’evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste, rispettivamente, all’, paragrafo 1, e all’. La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all’, paragrafo 1, e all’ da parte del paese, corredata dell’illustrazione della specifica evoluzione che permette a tale paese di soddisfare nuovamente dette condizioni. A seguito della notifica, la Commissione chiede all’Agenzia per l’asilo di fornirle informazioni e analisi sulla situazione nel paese terzo. Lo Stato membro notificante può designare il paese terzo paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello nazionale soltanto se la Commissione non vi si oppone. Il diritto della Commissione di sollevare obiezioni è limitato a un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui è revocata la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione. Eventuali obiezioni della Commissione sono formulate entro un termine di tre mesi dalla data di ciascuna notifica da parte dello Stato membro e dopo il debito riesame della situazione in tale paese terzo, tenuto conto delle condizioni di cui all’, paragrafo 1, e all’ del presente regolamento. Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione può presentare, con procedura legislativa ordinaria, una proposta di modifica del presente regolamento al fine di designare tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione. 4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e all’Agenzia per l’asilo, entro il 12 giugno 2026 e immediatamente dopo ogni designazione o cambiamento relativo alle designazioni, i paesi terzi che sono stati designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia per l'asilo degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato in relazione a determinati richiedenti di cui all', paragrafo 4, lettera b).
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