Art. 63
Sospensione e revoca della designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione
In vigore dal 14 mag 2024
Sospensione e revoca della designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione
1. In caso di cambiamento significativo della situazione in un paese terzo designato paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di tale paese terzo delle condizioni di cui, rispettivamente, all’ o 61 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato conformemente all’ per sospendere, per un periodo di sei mesi, la designazione di tale paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione.
2. La Commissione riesamina costantemente la situazione nel paese terzo di cui al paragrafo 1 tenendo conto, tra l’altro, delle informazioni comunicate dagli Stati membri e dall’Agenzia per l’asilo relativamente all’ulteriore evoluzione della situazione di tale paese terzo.
3. La Commissione, se ha adottato a norma del paragrafo 1 un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro tre mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione.
4. L’atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta la proposta di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dall’adozione dell’atto delegato di cui al paragrafo 1. Se la Commissione presenta detta proposta entro il termine di tre mesi dall’adozione dell’atto delegato di cui al paragrafo 1, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell’atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora la proposta presentata dalla Commissione per revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione non sia adottata entro quindici mesi dalla presentazione della proposta da parte della Commissione, la sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro o paese di origine sicuro a livello dell’Unione cessa di produrre effetti.
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