Art. 56 · Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata

Art. 56

Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata

In vigore dal 14 mag 2024
Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata Fatto salvo il principio di non respingimento, gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all', paragrafo 5, lettera d), laddove: a) una prima domanda reiterata sia stata formalizzata, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro in questione, e non sia ulteriormente esaminata a norma dell', paragrafo 7; o b) in un qualsiasi Stato membro sia fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità o per infondatezza o manifesta infondatezza.
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