Art. 55 · Domande reiterate

Art. 55

Domande reiterate

In vigore dal 14 mag 2024
Domande reiterate 1.   La domanda fatta quando non è ancora stata presa una decisione definitiva su una domanda precedente dello stesso richiedente è considerata un'ulteriore dichiarazione e non una nuova domanda. Tale ulteriore dichiarazione è esaminata nello Stato membro competente nell'ambito dell'esame in corso nella procedura amministrativa o nell'ambito di un'eventuale procedura d'impugnazione in corso, purché il giudice competente possa tenere conto degli elementi a fondamento dell'ulteriore dichiarazione. 2.   Qualsiasi ulteriore domanda fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata presa una decisione definitiva su una precedente domanda fatta dallo stesso richiedente è considerata domanda reiterata ed è esaminata dallo Stato membro competente. 3.   L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi che: a) aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) 2024/1347; o b) attengono a un motivo di inammissibilità addotto in precedenza, quando la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. 4.   L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta o un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. In particolare, si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica i nuovi elementi di cui al paragrafo 3. 5.   Gli elementi presentati dal richiedente sono considerati nuovi solo se il richiedente si è trovato nell'impossibilità, senza alcuna colpa da parte sua, di presentare tali elementi nell'ambito della domanda precedente. Gli elementi che avrebbero potuto essere presentati in precedenza dal richiedente non devono essere presi in considerazione, a meno che aumentino in modo significativo la probabilità che la domanda non sia inammissibile o che il richiedente sia ammissibile alla protezione internazionale o qualora una domanda precedente sia stata respinta per ritiro implicito a norma dell' senza un esame nel merito. 6.   Se nuovi elementi di cui al paragrafo 3 sono stati presentati dal richiedente o sono emersi, la domanda è ulteriormente esaminata nel merito, a meno che la domanda possa essere considerata inammissibile sulla base di un altro motivo di cui all', paragrafo 1. 7.   Se nuovi elementi di cui al paragrafo 3 non sono stati presentati dal richiedente o non sono emersi, la domanda è respinta per inammissibilità a norma dell', paragrafo 2.
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