Art. 54 · Luoghi per l'espletamento della procedura di asilo alla frontiera

Art. 54

Luoghi per l'espletamento della procedura di asilo alla frontiera

In vigore dal 14 mag 2024
Luoghi per l'espletamento della procedura di asilo alla frontiera 1.   Per la durata dell'esame delle domande con procedura di frontiera, uno Stato membro esige, a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1346 e fatto salvo l' della stessa, che, come regola generale, i richiedenti soggiornino alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati sul proprio territorio, tenendo pienamente conto delle specificità geografiche di tale Stato membro. 2.   Fatto salvo l', gli Stati membri provvedono affinché le famiglie con minori soggiornino in strutture di accoglienza adeguate alle loro esigenze dopo aver valutato l'interesse superiore del minore e assicurano un tenore di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore, nel pieno rispetto dei requisiti di cui al capo IV della direttiva (UE) 2024/1346. 3.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, entro 11 aprile 2026, i luoghi in cui sarà espletata la procedura di frontiera, anche ai fini dell'applicazione dell'. Gli Stati membri provvedono affinché tali luoghi abbiano capacità sufficiente a esaminare le domande di cui all'. La Commissione riceve notifica di eventuali cambiamenti nell'identificazione dei luoghi in cui è espletata la procedura di frontiera entro due mesi dalla data in cui si sono verificati tali cambiamenti. 4.   L'obbligo di soggiornare in un luogo determinato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non è considerato un'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno nel territorio di uno Stato membro. 5.   Qualora un richiedente soggetto alla procedura di frontiera debba essere trasferito presso l'autorità accertante o presso un giudice di primo grado competente ai fini di tale procedura, o debba essere trasferito per ricevere cure mediche, tale spostamento non costituisce di per sé un ingresso nel territorio di uno Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1348:oj#art-54