Art. 53
Eccezioni alla procedura di asilo alla frontiera
In vigore dal 14 mag 2024
Eccezioni alla procedura di asilo alla frontiera
1. La procedura di frontiera si applica ai minori non accompagnati solo nelle circostanze previste all', paragrafo 3, lettera b). Se emergono dubbi sull'età del richiedente, le autorità competenti procedono senza indugio a un accertamento dell'età in conformità dell'.
2. Lo Stato membro non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera quando:
a)
l'autorità accertante reputa non applicabili o non più applicabili i motivi di rigetto della domanda per inammissibilità o i motivi di applicazione della procedura d'esame accelerata;
b)
non può essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, compresi i minori, a norma del capo IV della direttiva (UE) 2024/1346 nei luoghi di cui all';
c)
i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari non possono ricevere il sostegno necessario nei luoghi di cui all';
d)
sussistono rilevanti motivi medici per non applicare la procedura di frontiera, compresi motivi di salute mentale;
e)
le garanzie e le condizioni di trattenimento previste agli articoli da 10 a 13 della direttiva (UE) 2024/1346 non sono o non sono più rispettate e l'applicazione della procedura di frontiera al richiedente è impossibile senza il ricorso al trattenimento.
Nei casi di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità competente autorizza il richiedente a entrare nel territorio dello Stato membro e applica la procedura appropriata di cui al capo III.
Storico versioni
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