Art. 51
Termini
In vigore dal 14 mag 2024
Termini
1. In deroga all' del presente regolamento, la domanda cui è applicata la procedura di frontiera è formalizzata entro cinque giorni dalla prima registrazione o, a seguito di un trasferimento a norma dell', paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351, entro cinque giorni dall'arrivo del richiedente nello Stato membro di ricollocazione a seguito di tale trasferimento, a condizione che ai richiedenti sia data la possibilità effettiva di farlo. Il mancato rispetto del termine di cinque giorni non pregiudica il proseguimento dell'applicazione della procedura di frontiera.
2. La procedura di frontiera è il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l'equità dell'esame della domanda. Fatto salvo il terzo comma del presente paragrafo, la durata massima della procedura di frontiera è di 12 settimane dalla data di registrazione della domanda fino a quando il richiedente non ha più diritto di rimanere né è autorizzato a rimanere. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro, salvo i casi in cui si applica l' del regolamento (UE) 2024/1349.
Gli Stati membri disciplinano la durata della procedura d'esame in deroga all', dell'esame da parte di un giudice della richiesta di rimanere presentata a norma dell', paragrafi 4 e 5, e, se del caso, della procedura d'impugnazione. La durata stabilita garantisce che tutte queste fasi procedurali siano completate entro 12 settimane dalla data di registrazione della domanda.
Il termine di 12 settimane può essere prorogato a 16 settimane se lo Stato membro in cui la persona è trasferita a norma dell', paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351 applica la procedura di frontiera.
Storico versioni
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