Art. 44
Decisioni nel quadro della procedura di asilo alla frontiera
In vigore dal 14 mag 2024
Decisioni nel quadro della procedura di asilo alla frontiera
1. Quando è applicata la procedura di frontiera possono essere assunte decisioni:
a)
sull'ammissibilità della domanda a norma dell';
b)
sul merito della domanda se si applica una delle circostanze di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a g) e lettera j), e all', paragrafo 3, lettera b).
2. Se il numero di richiedenti supera il numero di cui all', paragrafo 1, e al fine di stabilire chi assoggettare a una procedura di frontiera a norma dell', paragrafo 1, lettera c), f) o j), o dell', paragrafo 3, lettera b), è data priorità alle seguenti categorie di domande:
a)
domande di determinati cittadini di paesi terzi o, se apolidi, aventi una precedente dimora abituale in un paese terzo che, in caso di decisione sfavorevole, abbiano maggiori prospettive di essere rimpatriati, se del caso, nel paese di origine, nel paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, in un paese terzo sicuro o in un paese di primo asilo ai sensi del presente regolamento;
b)
domande di determinati cittadini di paesi terzi o, se apolidi, aventi una precedente dimora abituale in un paese terzo considerati, per gravi motivi, un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di uno Stato membro;
c)
fatta salva la lettera b), domande di determinati cittadini di paesi terzi o, se apolidi, aventi una precedente dimora abituale in un paese terzo che non siano minori e relativi familiari.
3. Se la procedura di frontiera è applicata a minori e loro familiari, è data priorità all'esame delle loro domande.
Gli Stati membri possono inoltre dare priorità all'esame delle domande di determinati cittadini di paesi terzi o, se apolidi, aventi una precedente dimora abituale in un paese terzo che, in caso di decisione sfavorevole, abbiano maggiori possibilità di essere rimpatriati, se del caso, nel paese di origine, nel paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, in un paese terzo sicuro o in un paese di primo asilo ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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