Art. 41
Ritiro implicito della domanda
In vigore dal 14 mag 2024
Ritiro implicito della domanda
1. Una domanda è dichiarata implicitamente ritirata quando:
a)
il richiedente, senza valido motivo, non ha formalizzato la domanda a norma dell' pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso;
b)
il richiedente rifiuta di collaborare e non comunica le informazioni di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), o i propri dati biometrici;
c)
il richiedente rifiuta di comunicare il proprio indirizzo, qualora ne abbia uno, a meno che l'alloggio sia fornito dalle autorità competenti;
d)
il richiedente, senza giusto motivo, non ha partecipato al colloquio personale allorché vi era tenuto a norma dell' o, senza giusto motivo, ha rifiutato di rispondere alle domande durante il colloquio in modo da rendere l'esito del colloquio non sufficiente a decidere sul merito della domanda;
e)
il richiedente ha violato più volte gli obblighi di comunicazione impostigli dall', paragrafo 4, o non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, a meno che possa dimostrare che tale inosservanza è imputabile a circostanze specifiche che sfuggono al suo controllo;
f)
il richiedente ha formalizzato la domanda in uno Stato membro diverso da quello previsto all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1351 e non rimane in tale Stato in attesa della determinazione dello Stato membro competente o dell'attuazione della procedura di trasferimento, se del caso.
2. Qualora l'autorità che valuta se la domanda è stata implicitamente ritirata sia un'autorità competente diversa dall'autorità accertante e qualora ritenga che la domanda debba essere considerata come tale, tale autorità lo comunica all'autorità accertante. L'autorità accertante adotta una decisione in cui dichiara che la domanda è stata implicitamente ritirata.
3. Quando il richiedente è presente, al momento del ritiro della domanda l'autorità competente lo informa in conformità dell', paragrafo 2, lettera c), di tutte le conseguenze procedurali di tale ritiro in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone possa comprendere.
4. L'autorità competente può sospendere la procedura per dare al richiedente la possibilità di giustificare o rettificare le omissioni o le azioni di cui al paragrafo 1 prima dell'adozione di una decisione che dichiari che la domanda è implicitamente ritirata.
5. La domanda può essere respinta per infondatezza o manifesta infondatezza se al momento del ritiro implicito l'autorità accertante ha già appurato che il richiedente non possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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