Art. 39 · Decisione sul merito della domanda

Art. 39

Decisione sul merito della domanda

In vigore dal 14 mag 2024
Decisione sul merito della domanda 1.   La domanda non è esaminata nel merito se: a) un altro Stato membro è competente a norma del regolamento (UE) 2024/1351; b) la domanda è respinta per inammissibilità a norma dell'; o c) la domanda è ritirata esplicitamente o implicitamente, fatti salvi l', paragrafo 2, e l', paragrafo 5. 2.   Nell'esaminare la domanda nel merito, l'autorità accertante decide se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, stabilisce se il richiedente abbia titolo a beneficiare della protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) 2024/1347. 3.   L'autorità accertante respinge la domanda per infondatezza se ha stabilito che il richiedente non possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347. 4.   L'autorità accertante può essere autorizzata a norma del diritto nazionale a dichiarare manifestamente infondata la domanda infondata se, al momento della conclusione dell'esame, si applica una delle circostanze di cui all', paragrafi 1 e 3.
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