Art. 38 · Decisione sull'ammissibilità della domanda

Art. 38

Decisione sull'ammissibilità della domanda

In vigore dal 14 mag 2024
Decisione sull'ammissibilità della domanda 1.   L'autorità accertante può valutare l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e può essere autorizzata a norma del diritto nazionale a respingere la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti: a) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese di primo asilo a norma dell', salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso; b) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell', salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso; c) uno Stato membro diverso dallo Stato membro che esamina la domanda ha concesso al richiedente la protezione internazionale; d) un giudice penale internazionale ha disposto la ricollocazione sicura del richiedente in uno Stato membro o in un paese terzo, o intraprende inequivocabilmente azioni in tal senso, a meno che non siano emerse nuove circostanze pertinenti di cui il giudice non abbia tenuto conto o non vi sia stata alcuna possibilità giuridica di addurre dinanzi a tale giudice penale internazionale circostanze pertinenti alle norme sui diritti umani riconosciute a livello internazionale; e) al richiedente interessato è stata emessa una decisione di rimpatrio a norma dell' della direttiva 2008/115/CE e tale richiedente ha fatto domanda solo dopo sette giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la decisione di rimpatrio, a condizione che sia stato informato delle conseguenze della mancata domanda entro tale termine e che dalla scadenza di tale periodo non siano emersi nuovi elementi rilevanti. 2.   L'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità se si tratta di una domanda reiterata in cui non sono emersi o non sono stati presentati dal richiedente nuovi elementi rilevanti di cui all', paragrafi 3 e 5, in relazione all'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347 o in relazione al motivo di inammissibilità addotto in precedenza.
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