Art. 33 · Domanda di minori non accompagnati

Art. 33

Domanda di minori non accompagnati

In vigore dal 14 mag 2024
Domanda di minori non accompagnati 1.   Il minore non accompagnato che ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato ha il diritto di formalizzare la domanda per proprio conto. A tal fine, il minore non accompagnato è informato dell'età in cui si acquisisce la capacità di agire nello Stato membro competente a esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Se il minore non accompagnato non ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, un rappresentante o una persona di cui all', paragrafo 2, lettera a), formalizzano la domanda a suo nome. Il primo comma del presente paragrafo si applica fatto salvo il diritto dei minori non accompagnati all’orientamento legale e all'assistenza e rappresentanza legali a norma degli . 2.   Per il minore non accompagnato che non ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, la domanda è formalizzata entro il termine di cui all', paragrafo 1, tenendo conto dell'interesse superiore del minore. 3.   Se il rappresentante di un minore non accompagnato o una persona di cui all', paragrafo 2, lettera a), formalizzano la domanda per conto del minore, il minore è presente all'atto della formalizzazione, salvo se sussistono giustificati motivi per cui è incapace o impossibilitato a essere presente o, laddove tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale, se la domanda è formalizzata mediante un modulo.
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