Art. 32
Domande per conto di minori accompagnati
In vigore dal 14 mag 2024
Domande per conto di minori accompagnati
1. Il minore accompagnato ha il diritto di formalizzare la domanda per proprio conto, se ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se il minore accompagnato non ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, un genitore o un altro adulto, quali una persona che lo accudisce per legge o servizi di protezione dei minori, responsabile del minore, secondo il diritto o la prassi dello Stato membro interessato, formalizza la domanda per conto del minore.
2. Nel caso di un minore accompagnato che non ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato e che si trova nel territorio dello stesso Stato membro nel momento in cui il genitore o un altro adulto responsabile per lui secondo il diritto o la prassi dello Stato membro interessato fa o formalizza la domanda di protezione internazionale, in particolare se tale minore non dispone di altri mezzi legali per restare sul territorio dello stesso Stato membro, la domanda e la formalizzazione della domanda da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile per lui secondo il diritto o la prassi dello Stato membro interessato sono considerate anch'esse domanda di protezione internazionale e formalizzazione della domanda per conto del minore.
Gli Stati membri possono decidere di applicare il primo comma anche nel caso di un minore accompagnato nato o presente durante la procedura amministrativa.
3. Se il genitore o l'adulto responsabile del minore accompagnato di cui al paragrafo 2 formalizzano la domanda per conto del minore, il minore è presente all'atto della formalizzazione, salvo se sussistono giustificati motivi per cui è incapace o impossibilitato a essere presente o, laddove tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale, se la domanda per conto del minore è formalizzata mediante un modulo.
Storico versioni
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