Art. 29 · Documenti forniti al richiedente

Art. 29

Documenti forniti al richiedente

In vigore dal 14 mag 2024
Documenti forniti al richiedente 1.   Le autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente fa domanda gli rimettono, alla registrazione della domanda, un documento a suo nome indicante che ha fatto domanda e che la domanda è stata registrata. Tale documento è valido fino al rilascio del documento di cui al paragrafo 4. In seguito a un trasferimento a norma dell', del regolamento (UE) 2024/1351, le autorità competenti dello Stato membro competente forniscono al richiedente, quando questi si identifica presso di esse, un documento a suo nome indicante che una domanda è stata fatta e registrata e che la persona è stata trasferita. Tale documento resta valido fino al rilascio del documento di cui al paragrafo 4. 2.   Il documento di cui al paragrafo 1 non deve essere fornito qualora sia possibile rilasciare il documento di cui al paragrafo 4 al momento della registrazione. 3.   Il documento di cui al paragrafo 1 è ritirato all'atto del rilascio del documento di cui al paragrafo 4. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro in cui è formalizzata la domanda, a norma dell', paragrafi 1 e 2, rilasciano, quanto prima dopo la formalizzazione, un documento che comprende almeno gli elementi seguenti, da aggiornare, se del caso: a) il nome, la data e il luogo di nascita, il genere, le cittadinanze o, se del caso, un'indicazione dell'apolidia, un'immagine del volto e la firma del richiedente; b) l'autorità emittente, la data e il luogo di rilascio e la durata di validità del documento; c) lo status di richiedente; d) una dichiarazione attestante che il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata precisando se è libero di muoversi in tutto il territorio o in una data area geografica; e) una dichiarazione che il documento non è un documento di viaggio e che al richiedente non è consentito recarsi senza autorizzazione in altri Stati membri. 5.   Non è necessario rilasciare alcuno dei documenti di cui al presente articolo quando e fintantoché il richiedente si trovi in stato di trattenimento o di reclusione. Al momento del rilascio dal trattenimento o dalla reclusione, il richiedente riceve il documento di cui al paragrafo 1 o 4. Se al momento del rilascio gli è fornito il documento di cui al paragrafo 1, il richiedente riceve quanto prima il documento di cui al paragrafo 4 . 6.   Nel caso di minori accompagnati, i documenti di cui al presente articolo rilasciati a uno dei genitori del richiedente o all'adulto che ne è responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato possono contemplare anche il minore, se del caso. 7.   I documenti di cui al presente articolo non devono necessariamente essere prova di identità, ma sono considerati mezzi sufficienti per consentire ai richiedenti di identificarsi presso le autorità nazionali e di accedere ai propri diritti per la durata della procedura di protezione internazionale. 8.   I documenti di cui ai paragrafi 1 e 4 indica la data di registrazione della domanda. 9.   Il documento di cui al paragrafo 4 è valido per un periodo fino a 12 mesi o fino al trasferimento del richiedente in un altro Stato membro conformemente al regolamento (UE) 2024/1351. Se tale documento è rilasciato dallo Stato membro competente, la sua validità è rinnovata in modo da coprire il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel suo territorio. Il periodo di validità del documento non conferisce il diritto di rimanere nei casi in cui detto diritto si è estinto o è stato sospeso conformemente al presente regolamento.
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