Art. 26 · Domanda di protezione internazionale

Art. 26

Domanda di protezione internazionale

In vigore dal 14 mag 2024
Domanda di protezione internazionale 1.   La domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il cittadino di paese terzo o l'apolide, compreso un minore non accompagnato, manifesta di persona la volontà di ricevere protezione internazionale da parte di uno Stato membro all'autorità competente di cui all', paragrafi 1 e 2. In caso di dubbi sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, gli agenti dell'autorità competente chiedono espressamente alla persona se desideri ricevere protezione internazionale. 2.   Le autorità responsabili delle strutture di accoglienza a norma della direttiva (UE) 2024/1346 sono informate, ove opportuno, che è stata fatta una domanda. Gli Stati membri possono scegliere di applicare tale paragrafo ai cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti previsti all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356 ad accertamenti conclusi.
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