Art. 25 · Accertamento dell'età del minore

Art. 25

Accertamento dell'età del minore

In vigore dal 14 mag 2024
Accertamento dell'età del minore 1.   Se, in seguito alle dichiarazioni del richiedente, alle prove documentali disponibili o ad altre indicazioni pertinenti, emergono dubbi sul fatto che un richiedente sia o meno minore, l’autorità accertante può procedere a un accertamento multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale, effettuato da professionisti qualificati, per stabilire l'età del richiedente nel quadro dell'esame di una domanda. L'accertamento dell'età non si basa esclusivamente sull'aspetto fisico o sul comportamento del richiedente. Ai fini dell'accertamento dell'età, i documenti disponibili sono considerati autentici, a meno di evidenze contrarie, e si tiene conto delle dichiarazioni rese da minori. 2.   Laddove permangano dubbi circa l'età di un richiedente a seguito dell'accertamento multidisciplinare, possono essere effettuate come misura di ultima istanza visite mediche per accertare l'età del richiedente nel quadro dell'esame di una domanda. Se il risultato dell'accertamento dell'età di cui al presente paragrafo non è risolutivo riguardo all'età del richiedente oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore. 3.   Le visite mediche effettuate ai fini previsti al paragrafo 2 sono il meno invasive possibile e si svolgono nel pieno rispetto della dignità della persona. Sono effettuate da professionisti del settore medico con esperienza e competenze nella stima dell'età. Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, i risultati della visita medica e dell'accertamento multidisciplinare sono analizzati congiuntamente, al fine di ottenere un esito il più possibile attendibile. 4.   Ove siano previste visite mediche per accertare l'età di un richiedente, l'autorità competente provvede a che il richiedente, i genitori, l'adulto responsabile per lui per legge o per prassi dello Stato membro interessato, i suoi rappresentanti o la persona di cui all', paragrafo 2, lettera a), siano informati, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprendono nonché in modo adatto ai minori e congruente con l'età, della possibilità che la sua età sia accertata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto, le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, la possibilità per il richiedente di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone. Tutti i documenti relativi alla visita medica sono inclusi nel fascicolo del richiedente. 5.   Una visita medica per accertare l'età dei richiedenti è effettuata solo se acconsentono, dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, i richiedenti, i genitori, l'adulto responsabile di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il loro rappresentante o la persona di cui all', paragrafo 2, lettera a). 6.   Il rifiuto, da parte dei richiedenti, dei genitori, dell'adulto responsabile di cui al paragrafo 4 del presente articolo, del loro rappresentante o della persona di cui all', paragrafo 2, lettera a), di sottoporsi a una visita medica da effettuarsi ai fini dell'accertamento dell'età non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale. Tale rifiuto può essere considerato una presunzione relativa del fatto che il richiedente non sia un minore. 7.   Ciascuno Stato membro può riconoscere la decisione sull'accertamento dell'età assunta da un altro Stato membro laddove tale accertamento sia stato effettuato a norma del diritto dell'Unione.
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