Art. 15
Diritto all’orientamento legale e all'assistenza e alla rappresentanza legali
In vigore dal 14 mag 2024
Diritto all’orientamento legale e all'assistenza e alla rappresentanza legali
1. Il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un consulente legale o altro consulente sugli aspetti relativi alla domanda in tutte le fasi della procedura.
2. Fatto salvo il diritto di scegliere un proprio consulente legale o altro consulente a proprie spese, il richiedente può chiedere orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa di cui al capo III a norma dell' e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione di cui al capo V a norma dell'.
Il richiedente è informato quanto prima e al più tardi al momento della registrazione della domanda a norma dell' del suo diritto di richiedere orientamento legale gratuito o l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.
3. Gli Stati membri possono prevedere assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa in conformità del diritto nazionale.
4. Gli Stati membri possono organizzare la prestazione di orientamento legale e di assistenza e rappresentanza legali in conformità dei loro ordinamenti nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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