Art. 15 · Diritto all’orientamento legale e all'assistenza e alla rappresentanza legali

Art. 15

Diritto all’orientamento legale e all'assistenza e alla rappresentanza legali

In vigore dal 14 mag 2024
Diritto all’orientamento legale e all'assistenza e alla rappresentanza legali 1.   Il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un consulente legale o altro consulente sugli aspetti relativi alla domanda in tutte le fasi della procedura. 2.   Fatto salvo il diritto di scegliere un proprio consulente legale o altro consulente a proprie spese, il richiedente può chiedere orientamento legale gratuito nella procedura amministrativa di cui al capo III a norma dell' e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione di cui al capo V a norma dell'. Il richiedente è informato quanto prima e al più tardi al momento della registrazione della domanda a norma dell' del suo diritto di richiedere orientamento legale gratuito o l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite. 3.   Gli Stati membri possono prevedere assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa in conformità del diritto nazionale. 4.   Gli Stati membri possono organizzare la prestazione di orientamento legale e di assistenza e rappresentanza legali in conformità dei loro ordinamenti nazionali.
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