Art. 14 · Verbale e registrazione del colloquio personale

Art. 14

Verbale e registrazione del colloquio personale

In vigore dal 14 mag 2024
Verbale e registrazione del colloquio personale 1.   L'autorità accertante o altra autorità o esperto che l'assiste a norma dell' e dell', paragrafo 6, nello svolgimento del colloquio personale redige un verbale accurato e circostanziato in cui figurino tutti gli elementi principali del colloquio personale, o una trascrizione del colloquio o della registrazione dello stesso, da inserire nel fascicolo del richiedente. 2.   Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora. Il richiedente è informato in anticipo del fatto che tale registrazione è in corso e della sua finalità. Particolare attenzione è rivolta alle condizioni dei richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari. L'autorità accertante inserisce la registrazione nel fascicolo del richiedente. 3.   Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi ovvero altri errori materiali contenuti nel verbale, nella trascrizione del colloquio o nella trascrizione della registrazione, al termine del colloquio personale o entro un termine specifico prima che l'autorità accertante prenda una decisione. A tale scopo il richiedente è informato del contenuto integrale del verbale, della trascrizione del colloquio o della trascrizione della registrazione, ove necessario con l'assistenza di un interprete. 4.   Al richiedente è chiesto di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione del colloquio riflette correttamente il colloquio personale. Se il richiedente rifiuta di confermare il contenuto, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente. Il rifiuto non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda. Se emergono dubbi quanto alle dichiarazioni rese dal richiedente durante il colloquio personale, prevale la registrazione sonora. 5.   Non è necessario chiedere al richiedente di formulare osservazioni o fornire chiarimenti relativamente al verbale o alla trascrizione del colloquio, né di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione del colloquio rifletta correttamente il colloquio se: a) a norma del diritto nazionale, la registrazione o una trascrizione della stessa possono essere ammesse come elementi di prova nella procedura d'impugnazione; oppure b) è chiaro all'autorità accertante che al richiedente sarà riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, a condizione che lo status di protezione sussidiaria comporti gli stessi diritti e benefici dello status di rifugiato ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale. 6.   Il richiedente e, laddove siano stati nominati, il suo rappresentante e il suo consulente legale hanno accesso al verbale o alle trascrizioni di cui al paragrafo 1 quanto prima dopo il colloquio e in ogni caso in tempo utile prima che l'autorità accertante prenda una decisione. L'accesso alla registrazione è altresì concesso nella procedura d'impugnazione.
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