Art. 10 · Diritto di rimanere durante la procedura amministrativa

Art. 10

Diritto di rimanere durante la procedura amministrativa

In vigore dal 14 mag 2024
Diritto di rimanere durante la procedura amministrativa 1.   I richiedenti hanno il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui sono tenuti a essere presenti in conformità dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione sulla domanda nel corso della procedura amministrativa prevista al capo III. 2.   Il diritto di rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza un documento di viaggio di cui all', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1346. 3.   Il richiedente non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro interessato durante la procedura amministrativa se la persona è soggetta ad una procedura di consegna a un altro Stato membro in virtù degli obblighi derivanti da un mandato d'arresto europeo emesso a norma della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (21). 4.   Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto del richiedente di rimanere nel loro territorio durante la procedura amministrativa se tale richiedente: a) reitera la domanda in conformità dell' e le condizioni previste all' sono state soddisfatte; b) è o sarà estradato, consegnato o trasferito in un altro Stato membro, un paese terzo, presso la Corte penale internazionale o un altro giudice internazionale ai fini dell'esercizio di un'azione penale o per l'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà; c) costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, fatti salvi gli del regolamento (UE) 2024/1347, a condizione che l'applicazione di tale eccezione non comporti l'allontanamento del richiedente verso un paese terzo in violazione del principio di non respingimento. 5.   Gli Stati membri possono estradare, consegnare o trasferire un richiedente in un paese terzo o presso un giudice internazionale di cui al paragrafo 4, lettera b), soltanto se l'autorità competente ritiene che tale decisione di estradare, consegnare o trasferire non comporterà il respingimento diretto o indiretto in violazione degli obblighi dello Stato membro a norma del diritto internazionale e dell'Unione.
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