Art. 7
Soggetti che offrono protezione
In vigore dal 14 mag 2024
Soggetti che offrono protezione
1. Solo i seguenti soggetti possono offrire la protezione da persecuzioni o danni gravi, a condizione che abbiano la capacità e la volontà di fornire una protezione effettiva e non temporanea conformemente al paragrafo 2:
a)
lo Stato;
b)
autorità costituite non statuali stabili, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.
2. La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione si considera fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se il richiedente ha accesso a tale protezione.
3. Per stabilire se autorità costituite non statuali stabili, comprese organizzazioni internazionali, controllino uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se forniscano protezione ai sensi del paragrafo 2, l'autorità accertante tiene conto delle informazioni precise e aggiornate sui paesi d'origine ottenute dalle fonti pertinenti e disponibili a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, e, ove disponibile, dell'analisi comune sulla situazione in paesi di origine specifici, nonché delle note di orientamento di cui all' del regolamento (UE) 2021/2303.
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