Art. 4 · Produzione delle informazioni ed esame dei fatti e delle circostanze

Art. 4

Produzione delle informazioni ed esame dei fatti e delle circostanze

In vigore dal 14 mag 2024
Produzione delle informazioni ed esame dei fatti e delle circostanze 1.   Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. A tal fine, coopera pienamente con l'autorità accertante e le altre autorità competenti, e rimane presente e disponibile sul territorio dello Stato membro competente per l'esame della domanda durante l'intera procedura, anche durante la valutazione degli elementi pertinenti della domanda. 2.   Gli elementi di cui al paragrafo 1 sono composti come segue: a) le dichiarazioni del richiedente; e b) tutta la documentazione a disposizione del richiedente in merito a quanto segue: i) i motivi per i quali il richiedente ha chiesto la protezione internazionale; ii) l'età del richiedente; iii) la storia del richiedente, compresa quella dei familiari interessati e di altri parenti; iv) l'identità del richiedente; v) la cittadinanza o le cittadinanze del richiedente; vi) il paese o i paesi del richiedente e il luogo o i luoghi di residenza precedente; vii) le precedenti domande di protezione internazionale del richiedente; viii) gli esiti di eventuali procedure di reinsediamento o di ammissione umanitaria relative al richiedente, come definite dal regolamento (UE) 2024/1350; ix) gli itinerari di viaggio del richiedente; e x) i documenti di viaggio del richiedente. 3.   L'autorità accertante esamina gli elementi pertinenti di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell' del regolamento (UE) 2024/1348. 4.   Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno. 5.   Qualora uno o più aspetti particolari delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore al riguardo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda di protezione internazionale; b) ha prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ed ha fornito una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; d) l'attendibilità generale del richiedente è stata accertata, tenendo conto, tra l'altro, del momento in cui ha chiesto la protezione internazionale.
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