Art. 39
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 14 mag 2024
Monitoraggio e valutazione
Entro il 13 giugno 2028 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e, se necessario, propone modifiche.
Al più tardi nove mesi prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione di cui al primo comma.
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