Art. 35 · Accesso alle misure di integrazione

Art. 35

Accesso alle misure di integrazione

In vigore dal 14 mag 2024
Accesso alle misure di integrazione 1.   Al fine di incoraggiare e facilitarne l'integrazione nella società dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte o agevolate dallo Stato membro che tengono conto delle loro esigenze particolari e sono considerate opportune dalle autorità competenti, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale. 2.   I beneficiari di protezione internazionale partecipano alle misure di integrazione quando la partecipazione è resa obbligatoria nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale. Tali misure di integrazione sono accessibili e gratuite. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e fatto salvo l', paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono applicare una tassa per determinate misure di integrazione obbligatorie se il beneficiario di protezione internazionale dispone di mezzi sufficienti e se tale tassa non rappresenta un onere irragionevole per il beneficiario di protezione internazionale. 4.   Le autorità competenti non applicano sanzioni ai beneficiari di protezione internazionale che non possono partecipare alle misure di integrazione per circostanze indipendenti dalla loro volontà.
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