Art. 34 · Accesso all'alloggio

Art. 34

Accesso all'alloggio

In vigore dal 14 mag 2024
Accesso all'alloggio 1.   I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità almeno equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale e che si trovano generalmente nelle stesse condizioni. 2.   Le prassi nazionali di distribuzione sul territorio nazionale dei beneficiari di protezione internazionale garantiscono che detti beneficiari siano trattati allo stesso modo, a meno che non sia obiettivamente giustificato un trattamento diverso. Tali prassi nazionali garantiscono pari opportunità in materia di accesso all'alloggio.
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