Art. 31 · Sicurezza sociale e assistenza sociale

Art. 31

Sicurezza sociale e assistenza sociale

In vigore dal 14 mag 2024
Sicurezza sociale e assistenza sociale 1.   I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale per quanto riguarda la sicurezza sociale e l'assistenza sociale: L'accesso a determinate forme di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione, purché la partecipazione a tali misure sia obbligatoria e purché siano accessibili e gratuite. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la parità di trattamento per quanto riguarda l'assistenza sociale può essere limitata ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, ove tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale. Le prestazioni essenziali comprendono almeno: a) sostegno di reddito minimo; b) assistenza in caso di malattia o gravidanza; c) assistenza genitoriale, compresa l'assistenza all'infanzia; e d) prestazioni in materia di alloggio, nella misura in cui tali prestazioni sono concesse ai cittadini dello Stato membro interessato in base al diritto nazionale.
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