Art. 27 · Circolazione all'interno dell'Unione

Art. 27

Circolazione all'interno dell'Unione

In vigore dal 14 mag 2024
Circolazione all'interno dell'Unione I beneficiari di protezione internazionale non hanno il diritto di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso loro la protezione internazionale. Ciò non pregiudica il loro diritto di: a) presentare domanda di soggiorno ed essere ammessi a soggiornare in un altro Stato membro ai sensi del diritto nazionale di tale Stato membro o delle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione o di accordi internazionali; b) circolare liberamente in conformità delle condizioni di cui all' della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
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