Art. 2
Ambito di applicazione materiale
In vigore dal 14 mag 2024
Ambito di applicazione materiale
1. Il presente regolamento si applica all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e al contenuto della protezione internazionale riconosciuta.
2. Il presente regolamento non si applica a status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi o apolidi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli status umanitari nazionali, ove concessi, non devono comportare il rischio di confusione con la protezione internazionale.
Storico versioni
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