Art. 17 · Esclusione

Art. 17

Esclusione

In vigore dal 14 mag 2024
Esclusione 1.   Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che tale cittadino di paese terzo o apolide: a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; b) abbia commesso un reato grave prima del suo arrivo nel territorio dello Stato membro o sia stato condannato per un reato grave dopo il suo arrivo; c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli della carta delle Nazioni Unite; d) rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza nazionale. 2.   Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati. 3.   Un cittadino di paese terzo o un apolide può essere escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se, prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, tale cittadino di paese terzo o apolide ha commesso uno o più reati non contemplati dal paragrafo 1, lettere a), b) e c), che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato, e se tale cittadino di paese terzo o apolide ha lasciato il paese di origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati. 4.   Una volta che l'autorità accertante ha stabilito, sulla base di una valutazione della gravità dei reati o degli atti commessi dall'interessato e della sua responsabilità individuale, tenendo conto di tutte le circostanze inerenti a tali reati o atti e della situazione di tale persona, che si applicano uno o più dei pertinenti motivi di esclusione di cui al paragrafo 1 o 2, l'autorità accertante esclude il richiedente dallo status di protezione sussidiaria senza effettuare una valutazione della proporzionalità collegata al timore di persecuzione. 5.   Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 4, quando effettua un esame a norma del paragrafo 1 in relazione a un minore, l'autorità accertante tiene conto, tra l'altro, della capacità del minore di essere considerato responsabile in base al diritto penale, qualora abbia commesso il reato nel territorio dello Stato membro che esamina la domanda di protezione internazionale in conformità del diritto nazionale relativo all'età della responsabilità penale o, se del caso, sia stato condannato per un reato grave dopo il suo arrivo.
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