Art. 10 · Motivi di persecuzione

Art. 10

Motivi di persecuzione

In vigore dal 14 mag 2024
Motivi di persecuzione 1.   Nel valutare i motivi di persecuzione va tenuto conto di quanto segue: a) il termine «razza» si riferisce in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico; b) il termine «religione» include in particolare le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede e le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) il termine «nazionalità» non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza o all'assenza di cittadinanza ma designa in particolare l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) l'espressione «appartenenza a un particolare gruppo sociale» si riferisce in particolare all'appartenenza a un gruppo: i) i cui membri condividono o sono considerati condividere una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi; e ii) che possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante; e) il termine «opinione politica» si riferisce in particolare alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all' e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti. In funzione delle circostanze nel paese d'origine il concetto di appartenenza a un determinato gruppo sociale di cui al primo comma, lettera d), include l'appartenenza a un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, comprese l'identità di genere e l'espressione di genere. 2.   Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni. 3.   Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente supporre che, per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine, il richiedente adatti o modifichi il suo comportamento, le sue convinzioni o la sua identità, o si astenga da determinate pratiche qualora tale comportamento o tali convinzioni o pratiche siano insiti nella sua identità.
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