Art. 1
Oggetto
In vigore dal 14 mag 2024
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
a)
l'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale;
b)
uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria;
c)
il contenuto della protezione internazionale riconosciuta.
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