Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 14 mag 2024
Oggetto Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti: a) l'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale; b) uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria; c) il contenuto della protezione internazionale riconosciuta.
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