Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208

In vigore dal 7 mag 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 è così modificato: 1) l'articolo 3 è così modificato: (a) il punto (1) è sostituito dal seguente: «(1) “tabella comune per la trasmissione dei dati” o “CRT” (Common Reporting Table): la tabella contenente informazioni sulle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e sugli assorbimenti per pozzo, che figura nell'allegato I della decisione 5/CMA.3 della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi (decisione 5/CMA.3);»; (b) il punto (6) è sostituito dal seguente: «(6) “schema per i documenti sugli inventari dei gas a effetto serra”: lo schema che figura nell'allegato V della decisione 5/CMA.3 della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi a norma della decisione 18/CMA.1.»; 2) all'articolo 5 è aggiunto il comma seguente: «Se ritiene che le informazioni di cui al primo comma non siano sufficientemente dettagliate per valutare la conformità all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di ripresentare la relazione con informazioni sufficientemente dettagliate. Tale nuova presentazione è effettuata entro due mesi dal ricevimento della richiesta.»; 3) all'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nell'effettuare la revisione completa di cui all'articolo 38, paragrafi 1 e 1 bis, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente sono coadiuvate da un gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e seguono la procedura stabilita all'allegato XXII.» ; 4) l'articolo 32 è sostituito dal seguente: «Articolo 32 Relazioni definitive sulla revisione La Commissione informa lo Stato membro interessato della conclusione della revisione completa e gli trasmette una relazione definitiva sulla revisione entro il 30 agosto 2025, il 30 agosto 2027 e il 30 agosto 2032.»; 5) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento; 6) l'allegato XII è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento; 7) l'allegato XV è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento; 8) l'allegato XX è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; 9) l'allegato XXII è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento; 10) l'allegato XXV è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento; 11) le tabelle 1b e 5a dell'allegato XXV sono soppresse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:1281:oj#art-1