Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 7 mag 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 è così rettificato: 1) al considerando 1, la quarta frase è sostituita dalla seguente: «Questi dovrebbero sostituire le disposizioni del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, abrogato dal regolamento delegato (UE) 2023/2465 della Commissione»; 2) al considerando 6, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Al fine di garantire il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova, gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli di conformità volti a verificare che le uova di galline della specie Gallus gallus siano conformi alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2023/2465.»; 3) l' è sostituito dal seguente: « Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento delegato (UE) 2023/2465.»; 4) All'articolo 5, la prima frase del paragrafo 2 è sostituita dal testo seguente: «2.   […] Qualora sia indicato il tipo di alimentazione, a norma dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2023/2465, i produttori, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun tipo di alimentazione:»; 5) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   […] Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2023/2465, i centri di imballaggio che si avvalgono di queste indicazioni registrano separatamente tali uova, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.»; 6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Termine di conservazione dei registri I registri e i fascicoli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2465 e agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento sono conservati per almeno 12 mesi a partire dalla data della loro creazione.»; 7) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ciascuno Stato membro designa un servizio di ispezione per garantire la conformità al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2023/2465.»; 8) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   […] I servizi di ispezione di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal regolamento delegato (UE) 2023/2465 nelle diverse fasi della commercializzazione, a seconda dei casi. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un'analisi di rischio che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.»; 9) all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I controlli sono effettuati regolarmente e senza preavviso. I registri di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono messi a disposizione dei servizi di ispezione su loro richiesta.»; 10) All'articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   […] In caso di inadempienza alle disposizioni del presente regolamento o dell'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del regolamento delegato (UE) 2023/2465, constatata nell'ambito delle ispezioni di cui all'articolo 9, le decisioni dei servizi di ispezione devono essere applicate all'intera partita controllata. 2.   […] Qualora la partita controllata non sia ritenuta conforme al presente regolamento o all'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o al regolamento delegato (UE) 2023/2465, il servizio di ispezione ne vieta la commercializzazione o, se essa proviene da un paese terzo, l'importazione, fino a quando e nella misura in cui sia fornita la prova che la partita stessa è stata resa conforme alle disposizioni del presente regolamento.»; 11) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il servizio di ispezione che ha effettuato il controllo verifica se la partita incriminata sia stata o stia per essere resa conforme alle disposizioni del presente regolamento, del regolamento delegato (UE) 2023/2465 o dell'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013.» .
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