Art. 1
In vigore dal 6 mag 2024
1. Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell’Indonesia, è esteso alle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80, spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam, (codici TARIC 7219310010, 7219310020, 7219321010, 7219321020, 7219329010, 7219329020, 7219331010, 7219331020, 7219339010, 7219339020, 7219341010, 7219341020, 7219349010, 7219349020, 7219351010, 7219351020, 7219359010, 7219359020, 7219902010, 7219902020, 7219908010, 7219908020, 7220202110, 7220202120, 7220202910, 7220202920, 7220204110, 7220204120, 7220204910, 7220204920, 7220208110, 7220208120, 7220208910, 7220208920, 7220902010, 7220902020, 7220908010 e 7220908020), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate di seguito:
Paese
Società
Codice addizionale TARIC
Taiwan
Chia Far Industrial Factory Co., Ltd.
Tang Eng Iron Works Co., Ltd.
Tung Mung Development Co., Ltd.
Walsin Lihwa Corporation
Yieh United Steel Corporation
Yuan Long Stainless Steel Corp.
89AH
Turchia
Posco Assan TST Celik Sanayi A.Ş.
89AK
Vietnam
Posco VST Co., Ltd.
89AJ
2. Il dazio esteso è il dazio compensativo del 20,5 % applicabile a «tutte le altre società indonesiane».
3. Il dazio esteso in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarate o no originarie di Taiwan, della Turchia e del Vietnam, registrate in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1631, nonché dell’articolo 23, paragrafo 4, e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad eccezione delle importazioni dei prodotti fabbricati dalle società elencate al paragrafo 1.
4. L’applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti alle autorità doganali degli Stati membri:
a)
se l’importatore acquista direttamente dal produttore esportatore taiwanese, turco o vietnamita, una fattura commerciale recante una dichiarazione del produttore esportatore e un certificato del produttore di cui all’allegato 1 («dichiarazione del fabbricante per la vendita diretta all’esportazione»). Il certificato del produttore deve essere rilasciato da una delle società elencate al paragrafo 1;
b)
se l’importatore acquista da un operatore commerciale o da un’altra persona giuridica interposta, situata o no a Taiwan, in Turchia e in Vietnam, una fattura commerciale emessa dal fabbricante e intestata all’operatore commerciale o all’altra persona giuridica interposta, recante una dichiarazione del fabbricante e un certificato del produttore, rilasciato da tale fabbricante, di cui all’allegato 2 («dichiarazione del fabbricante per la vendita indiretta all’esportazione») e una fattura commerciale emessa dall’operatore commerciale o da un’altra persona giuridica interposta e intestata all’importatore. Il certificato del produttore deve essere rilasciato da una delle società elencate al paragrafo 1.
In caso di mancata presentazione del certificato del produttore e della fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
5. A fini di monitoraggio, gli importatori sono tenuti a dichiarare nei documenti di cui all’, paragrafo 4, se l’Indonesia è il paese in cui i fattori produttivi per l’acciaio inossidabile utilizzati per la trasformazione del prodotto a Taiwan, in Turchia, in Vietnam sono stati originariamente fusi e colati. Le autorità doganali registrano tali transazioni, secondo quanto indicato dagli importatori, come relative a prodotti «originariamente fusi e colati in Indonesia» o «non originariamente fusi e colati in Indonesia».
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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