Art. 3
In vigore dal 6 mag 2024
1. Qualora il dazio antidumping di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 diventi applicabile e sia fissato a un livello inferiore a quello del dazio antidumping indicato all’, paragrafo 2, il dazio antidumping di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all’, paragrafo 2.
2. La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 1 è sospesa.
3. La sospensione di cui al paragrafo 2 è limitata nel tempo al periodo di applicazione del dazio antidumping di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483.
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