Art. 6
Valutazione in merito alle modifiche dell’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS
In vigore dal 2 mag 2024
Valutazione in merito alle modifiche dell’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS
La Commissione, su base annua, e dopo aver individuato un aumento significativo o persistente delle spese sostenute dagli Stati membri e dalle agenzie a norma degli articoli da 2 a 5 del presente regolamento, stabilisce se sia necessaria una modifica dell’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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