Art. 2 · Spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS sostenute dagli Stati membri

Art. 2

Spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS sostenute dagli Stati membri

In vigore dal 2 mag 2024
Spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS sostenute dagli Stati membri 1.   La Commissione esamina su base annua le spese dichiarate dagli Stati membri nella relazione annuale in materia di performance presentata alla Commissione a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2021/1148 e individua un eventuale aumento delle spese di funzionamento e di manutenzione di cui all’articolo 85, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240 rispetto a quelle comunicate dagli stessi Stati membri negli anni precedenti. 2.   Gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, i motivi che giustificano un aumento delle spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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