Art. 5
Processo di riscossione dei diritti
In vigore dal 2 mag 2024
Processo di riscossione dei diritti
1. Dopo la presentazione della domanda, il sistema d’informazione ETIAS:
a)
reindirizza al pagamento i richiedenti di età compresa tra i 18 e i 70 anni al momento della presentazione della domanda, e fornisce al prestatore di servizi di pagamento un identificativo temporaneo per il corrispondente fascicolo di domanda;
b)
consente ai richiedenti di età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni, o ai richiedenti che hanno dichiarato di essere cittadini di paesi terzi rientranti nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1240, di presentare domanda senza essere reindirizzati al pagamento.
2. Il prestatore di servizi di pagamento non domanda ai richiedenti alcun dato personale se non le informazioni necessarie a garantire che il pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS vada a buon fine.
3. Una volta completato il pagamento, il prestatore di servizi di pagamento:
a)
conferma al sistema d’informazione ETIAS se il pagamento è andato a buon fine;
b)
fornisce al sistema d’informazione ETIAS il numero di riferimento unico del pagamento di cui all’articolo 19, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1240, unitamente all’identificativo temporaneo del fascicolo di domanda.
4. Al momento della creazione del fascicolo di domanda, il sistema d’informazione ETIAS cancella immediatamente l’identificativo temporaneo.
5. Il prestatore di servizi di pagamento informa i richiedenti dell’avvenuto pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS e comunica loro il numero di riferimento unico del pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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