Art. 4 · Metodi di pagamento

Art. 4

Metodi di pagamento

In vigore dal 2 mag 2024
Metodi di pagamento 1.   Per la corresponsione dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS da parte di cittadini di paesi terzi il prestatore di servizi di pagamento garantisce l’accettazione di molteplici metodi di pagamento elettronico comunemente utilizzati a livello internazionale. 2.   Il prestatore di servizi di pagamento accetta metodi di pagamento che prevedono un regolamento immediato o una garanzia per l’esecuzione del pagamento. A tali metodi di pagamento si applicano la direttiva (UE) 2015/2366 e il regolamento delegato (UE) 2018/389. 3.   Tutti i richiedenti sono informati in modo chiaro e inequivocabile dei metodi di pagamento accettati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:2510:oj#art-4