Art. 3
Prestatore di servizi di pagamento
In vigore dal 2 mag 2024
Prestatore di servizi di pagamento
1. Il servizio di convenzionamento delle operazioni di pagamento necessarie alla corresponsione dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1240 è effettuato da un prestatore di servizi di pagamento.
2. Il prestatore di servizi di pagamento è selezionato mediante una procedura di appalto conformemente all’articolo 164 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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