Art. 8
Assenza di una decisione sulla domanda di permesso
In vigore dal 29 apr 2024
Assenza di una decisione sulla domanda di permesso
1. In assenza di una decisione da parte dell’autorità competente entro il termine applicabile di cui all’, paragrafo 5, il permesso’ si considera rilasciato alla scadenza di tale termine.
Il primo comma si applica a condizione che la procedura di rilascio di permesso non riguardi i diritti di passaggio. L’operatore o qualsiasi parte interessata ha il diritto di ricevere dall’autorità competente, su richiesta, conferma scritta del fatto che, se del caso, il permesso è stato implicitamente rilasciato.
Gli Stati membri provvedono affinché ogni terzo interessato abbia il diritto di intervenire nella procedura amministrativa e di impugnare la decisione di rilascio del permesso.
2. Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1 del presente articolo qualora, per la pertinente procedura di rilascio di permessi, sia disponibile almeno una delle misure correttive seguenti:
a)
l’operatore che ha subito danni a causa del mancato rispetto, da parte dell’autorità competente, del termine applicabile fissato conformemente all’, paragrafo 5, ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, conformemente al diritto nazionale;
b)
l’operatore può deferire il caso a un organo giurisdizionale o a un’autorità di controllo.
3. In caso di deroga a norma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro interessato provvede affinché, alla scadenza del termine fissato conformemente all’, paragrafo 5, e fatto salvo il diritto dell’operatore di ricorrere immediatamente alle misure correttive di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’autorità competente o qualsiasi altro organismo determinato da tale Stato membro inviti il richiedente, senza indebito ritardo, su richiesta dell’operatore o d’ufficio, a una riunione volta a facilitare l’adozione di una decisione in merito alla domanda di permesso. La riunione è convocata dall’autorità competente entro due mesi dalla presentazione della richiesta. Senza indebito ritardo dopo la riunione, l’autorità competente fornisce un resoconto scritto della discussione, corredato dei pareri delle parti interessate, in cui si indica all’operatore la data in cui deve essere emessa una decisione in merito alla domanda di permesso.
Storico versioni
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