Art. 7 · Procedura per il rilascio dei permessi e la concessione di diritti di passaggio

Art. 7

Procedura per il rilascio dei permessi e la concessione di diritti di passaggio

In vigore dal 29 apr 2024
Procedura per il rilascio dei permessi e la concessione di diritti di passaggio 1.   Le autorità competenti non limitano o ostacolano indebitamente l’installazione di alcun elemento di VHCN o di risorse correlate. Gli Stati membri si adoperano al meglio per agevolare la coerenza in tutto il territorio nazionale delle norme che disciplinano le condizioni e le procedure applicabili per il rilascio dei permessi e la concessione dei diritti di passaggio necessari per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate. 2.   Le autorità competenti mettono a disposizione, attraverso uno sportello unico e in formato elettronico, tutte le informazioni sulle condizioni e sulle procedure applicabili per il rilascio dei permessi e la concessione dei diritti di passaggio adottati tramite procedure amministrative, comprese le informazioni concernenti le esenzioni relative ad alcuni o a tutti i permessi obbligatori o ad alcuni o tutti i diritti di passaggio necessari ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, nonché le modalità di presentazione della domanda in formato elettronico e di acquisizione delle informazioni sullo stato della domanda. 3.   Ogni operatore ha il diritto di presentare, tramite uno sportello unico in formato elettronico, domande per ottenere tutti i permessi necessari o i relativi rinnovi, ovvero i diritti di passaggio, e acquisire informazioni sullo stato della propria domanda. Gli Stati membri possono specificare procedure dettagliate per acquisire tali informazioni. 4.   Entro 15 giorni lavorativi dal loro ricevimento, le autorità competenti possono respingere le domande per i permessi e per i diritti di passaggio, per i quali l’operatore stesso che presenta la domanda in questione non ha reso disponibili le informazioni minime attraverso uno sportello unico ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma. 5.   Le autorità competenti rilasciano o rifiutano i permessi, diverse dai diritti di passaggio, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda di permesso completa. Le autorità competenti accertano la completezza della domanda per l’ottenimento di permessi o diritti di passaggio entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. Le autorità competenti invitano il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine. L’accertamento, da parte dell’autorità competente, della completezza della domanda di permesso non comporta alcuna sospensione o interruzione del periodo complessivo di quattro mesi per l’esame della domanda di permesso a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa. Il primo e il secondo comma non pregiudicano altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura che sono applicabili alla procedura di rilascio di permessi, compresi i procedimenti di ricorso, in conformità del diritto dell’Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione, fatte salve le norme che concedono al richiedente diritti supplementari o mirano a garantire il rilascio più rapido possibile dei permessi. Gli Stati membri stabiliscono e pubblicano con anticipo, attraverso uno sportello unico, i motivi per cui l’autorità competente può prorogare d’ufficio, in casi eccezionali e debitamente fondati, i termini di cui al primo comma del presente paragrafo e al paragrafo 6. Qualsiasi proroga è quanto più breve possibile e non supera i quattro mesi, salvo ove necessario per rispettare altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura che sono applicabili alla procedura di rilascio di permessi, compresi i procedimenti di ricorso, in conformità del diritto dell’Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione. Non può essere richiesta una proroga al fine di ottenere le informazioni mancanti che l’autorità competente non ha richiesto al richiedente a norma del secondo comma. Qualsiasi rifiuto di un permesso o di un diritto di passaggio è debitamente fondato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 6.   In deroga all’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, se per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate sono necessari, oltre ai permessi, diritti di passaggio su proprietà pubbliche o, se del caso, private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, previa autorizzazione del proprietario o in conformità del diritto nazionale, le autorità competenti concedono tali diritti di passaggio entro il termine di quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda completa o entro il termine stabilito dal diritto nazionale, se più breve, salvo in caso di espropriazione. 7.   Le autorità competenti possono rinnovare il permesso rilasciato a un operatore per le opere di genio civile necessarie per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate se, per motivi oggettivamente giustificati, le opere di genio civile non hanno potuto essere avviate o concluse prima della scadenza della validità del permesso. Il rinnovo del permesso è concesso senza ulteriori requisiti procedurali per gli operatori. 8.   Gli Stati membri possono, tra l’altro, richiedere permessi per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate in edifici o siti di valore architettonico, storico, religioso o ambientale protetti in conformità del diritto nazionale o se necessario per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza delle infrastrutture critiche o per ragioni ambientali. 9.   I permessi, diversi dai diritti di passaggio, necessari per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate non sono soggetti a tariffe o oneri che vadano oltre i costi amministrativi previsti, mutatis mutandis, dall’ della direttiva (UE) 2018/1972. 10.   La Commissione monitora l’applicazione del presente articolo negli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri riferiscono ogni tre anni alla Commissione in merito allo stato dell’attuazione del presente articolo e al rispetto delle condizioni ivi elencate. 11.   La procedura di cui al presente articolo si applica fatto salvo l’articolo 57 della direttiva (UE) 2018/1972. 12.   Il presente articolo non pregiudica la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre ulteriori disposizioni affinché le autorità competenti accelerino la procedura di rilascio di permessi.
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