Art. 5 · Coordinamento delle opere di genio civile

Art. 5

Coordinamento delle opere di genio civile

In vigore dal 29 apr 2024
Coordinamento delle opere di genio civile 1.   Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno il diritto di negoziare accordi sul coordinamento delle opere di genio civile, compresa la ripartizione dei costi, con gli operatori al fine di installare elementi di VHCN o risorse correlate. 2.   Quando eseguono o prevedono di eseguire, direttamente o indirettamente, opere di genio civile finanziate interamente o parzialmente con risorse pubbliche, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete soddisfano qualsiasi ragionevole richiesta scritta di coordinamento di tali opere di genio civile, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, presentata da operatori al fine di installare elementi di VHCN o risorse correlate. Gli Stati membri possono specificare requisiti dettagliati relativi agli aspetti amministrativi della richiesta. Le richieste di coordinamento di opere di genio civile sono accolte a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il coordinamento di opere di genio civile non comporterà costi aggiuntivi non recuperabili, compresi quelli causati da ulteriori ritardi, per l’operatore di rete o l’ente pubblico che possiede o controlla infrastrutture fisiche che ha inizialmente previsto le opere di genio civile in questione, fatta salva la possibilità per le parti interessate di concordare la ripartizione dei costi; b) l’operatore di rete o l’ente pubblico che possiede o controlla infrastrutture fisiche che ha inizialmente previsto le opere di genio civile mantiene il controllo sul coordinamento dei lavori; c) la richiesta è presentata al più presto e, quando è necessario un permesso per le opere di genio civile, almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio dei permessi. 3.   Gli Stati membri possono prevedere che le richieste di coordinamento di opere di genio civile presentate da un’impresa che fornisce, o è autorizzata a fornire, reti pubbliche di comunicazione elettronica a un’impresa posseduta o controllata da enti pubblici e che fornisce, o è autorizzata a fornire, reti pubbliche di comunicazione elettronica, possano essere considerate irragionevoli nel caso in cui le opere di genio civile contribuiscano all’installazione di VHCN, a condizione che tali VHCN siano situate in zone rurali o remote, siano possedute o controllate da enti pubblici e gestite esclusivamente all’ingrosso. 4.   Una richiesta di coordinamento di opere di genio civile formulata da un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica a un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica può essere considerata irragionevole se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) la richiesta riguarda una zona che è stata oggetto di uno qualsiasi degli interventi seguenti: i) una previsione della portata delle reti a banda larga, comprese le VHCN a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, ii) un invito a dichiarare l’intenzione di installare VHCN a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, iii) una consultazione pubblica in applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato; b) l’impresa richiedente non ha manifestato la propria intenzione di installare VHCN nella zona di cui alla lettera a) in nessuna delle procedure più recenti tra quelle elencate in tale lettera, relative al periodo durante il quale viene presentata la richiesta di coordinamento. Se una richiesta di coordinamento è considerata irragionevole sulla base del primo comma, l’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che ha rifiutato il coordinamento di opere di genio civile installa un’infrastruttura fisica avente una capacità sufficiente a soddisfare eventuali future esigenze ragionevoli di accesso da parte di terzi. 5.   Gli Stati membri possono individuare, sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati, i tipi di opere di genio civile considerate di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata, o relative a infrastrutture critiche nazionali che potrebbero essere esentate dall’obbligo di coordinamento delle opere di genio civile a norma del paragrafo 2. La giustificazione, i criteri e le condizioni relativi all’applicazione di eccezioni a tali tipi di opere di genio civile sono pubblicati attraverso uno sportello unico. Gli Stati membri possono decidere che gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete non applichino i paragrafi 2 e 4 ai tipi di opere di genio civile che riguardano infrastrutture critiche nazionali o per i motivi di sicurezza nazionale individuati dagli Stati membri a norma del primo comma del presente paragrafo. Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete possono decidere di non applicare i paragrafi 2 e 4 ai tipi di opere individuati dagli Stati membri come di portata limitata a norma del primo comma del presente paragrafo. 6.   Entro il 12 novembre 2025, previa consultazione delle parti interessate, degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e degli altri organismi o agenzie dell’Unione competenti nei settori pertinenti, se del caso, e dopo aver tenuto conto di principi consolidati e delle diverse situazioni degli Stati membri, il BEREC fornisce, in stretta cooperazione con la Commissione, orientamenti sull’applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda: a) la ripartizione dei costi legati al coordinamento di opere di genio civile di cui al paragrafo 1; b) i criteri che gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero seguire nella risoluzione delle controversie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo; e c) i criteri per garantire una capacità sufficiente a soddisfare eventuali future esigenze ragionevoli se il coordinamento delle opere di genio civile è rifiutato a norma del paragrafo 4.
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